Sez. 5, Sentenza n. 14820 del 18/06/2010 (Rv. 613709 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Decorrenza del tributo - Iscrizione in catasto - Capacità del bene di produrre reddito e rilascio del certificato di abitabilità - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli "a qualsiasi uso destinati", mentre per l'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, base imponibile è il valore venale degli immobili, il quale si determina, per i fabbricati iscritti in catasto, con riguardo alla rendita catastale: ne discende che restano irrilevanti la capacità del bene di produrre reddito, nonché il rilascio del certificato di abitabilità, coincidendo il momento impositivo con la giuridica esistenza dell'immobile, qualificata dalla idoneità del bene ad essere iscritto in catasto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)