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Sez. 3, Sentenza n. 6517 del 20/03/2014 (Rv. 630348 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di locazione ad uso non abitativo - Previsione pattizia della facoltà di prestare fideiussione a prima richiesta sostitutiva del deposito cauzionale - Applicabilità dell'art. 1956 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630348-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di locazioni ad uso non abitativo, la facoltà, attribuita contrattualmente al conduttore, di sostituire il deposito cauzionale, dovuto ai sensi degli artt. 11 e 41 della legge 27 luglio 1978, n.392, con una fideiussione bancaria a prima richiesta determina l'inapplicabilità dell'art. 1956 cod. civ., che presuppone il carattere futuro dell'obbligazione garantita, avendo tale fideiussione, da qualificarsi, peraltro, come cauzione o polizza fideiussoria, funzione di garanzia di un obbligo immediato, certo, liquido ed esigibile e natura di equivalente del denaro contante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1956, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 11 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)