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Sez. 3, Sentenza n. 9442 del 21/04/2010 (Rv. 612572 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DEPOSITO CAUZIONALE | Funzione - Cessazione della locazione - Obbligo di restituzione - Inadempimento - Diritto del conduttore di esigerne la restituzione - Configurabilità - Svincolo del deposito cauzionale - Effetti - Perdita della garanzia rappresentata dai beni oggetto di deposito - Sussistenza - Assenza, sempre e comunque, di danni o dell'inadempimento di obbligazioni contrattuali - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612572-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DEPOSITO CAUZIONALE

In materia di locazione, l'obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali - tramite la consegna di denaro o di altre cose mobili fungibili con funzione di garanzia dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno del cauzionante - sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione. Tuttavia, ove avvenga lo svincolo, volontario o coattivo, dei beni oggetto di deposito, in via di principio non può riconoscersi a siffatta evenienza, proprio in ragione della anzidetta funzione tipica dell'istituto, un effetto diverso ed ulteriore rispetto a quello della perdita della garanzia liquida dal deposito stesso rappresentata, non potendosi, quindi, inferire, sempre e comunque, dalla sua dismissione l'insussistenza di obbligazioni inadempiute del conduttore o di danni da risarcire. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la dichiarazione d'improcedibilità dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo con cui era stata disposta la restituzione della cauzione al conduttore comportasse la formazione di un giudicato in ordine all'esclusione del diritto del locatore al pagamento dei canoni e degli oneri condominiali rimasti insoluti ed al risarcimento dei danni).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)