Sez. 4, Sentenza n. 3144 del 29/10/1982 Ud. (dep. 16/04/1983) Rv. 158409 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - VALORE DI INTERROGATORIO - ESCLUSIONE - SUSSUNTE IN RAPPORTO - VALORE INDIZIARIO - UTILIZZAZIONE NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - VALORE DI INTERROGATORIO - ESCLUSIONE - SUSSUNTE IN RAPPORTO - VALORE INDIZIARIO - UTILIZZAZIONE NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Le dichiarazioni che l'indiziato rende spontaneamente alla polizia giudiziaria non sono assimilabili all'interrogatorio; esse, infatti, sono fuori della normativa garantistica e costituiscono semplici fatti storici che però, inseriti nel rapporto, concorrono, alla stregua delle altre informative degli organi di polizia giudiziaria, a formare il libero convincimento del giudice assurgendo da semplici indizi a dignità di prova, qualora trovino riscontro in altre circostanze risultanti dagli Atti del procedimento. (Conf mass n 142389; (Conf mass n 154627; (Conf mass n 154653).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)