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Sez. 1, Sentenza n. 6982 del 03/05/1982 Ud. (dep. 14/07/1982) Rv. 154653 - 01

PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - CONFESSIONE - IN GENERE - NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - DICHIARAZIONI SPONTANEE - NATURA DI INTERROGATORIO - ESCLUSIONE - OSSERVANZA DEI DIRITTI DELLA DIFESA - OBBLIGO - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154653-01

PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - CONFESSIONE - IN GENERE - NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - DICHIARAZIONI SPONTANEE - NATURA DI INTERROGATORIO - ESCLUSIONE - OSSERVANZA DEI DIRITTI DELLA DIFESA - OBBLIGO - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ.*

Le dichiarazioni spontanee, rese oralmente dall'indiziato in Sede di indagini di polizia giudiziaria, non costituiscono interrogatorio in senso tecnico e non sussiste perciò violazione dei diritti di difesa, se, non essendovi contestazione di addebiti, manchi il previo invito al difensore e l'avvertimento allo stesso inquisito della facoltà di non rispondere. Tali dichiarazioni possono pertanto formare oggetto di valutazione da parte del giudice, che può trarne elementi di giudizio. (Conf mass n 152581; (Conf mass n 152191; (Conf mass n 151390; (Conf mass n 150787; (Conf mass n 150712; (Conf mass n 150239).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)