Sez. 1, Sentenza n. 9777 del 03/10/1990 (Rv. 469373 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - POSIZIONE DI VANTAGGIO DEL PROMISSARIO - PORTATA - RINUNCIA A TALE POSIZIONE - NORMALI CRITERI SULL'ONERE DELLA PROVA - APPLICABILITÀ.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - POSIZIONE DI VANTAGGIO DEL PROMISSARIO - PORTATA - RINUNCIA A TALE POSIZIONE - NORMALI CRITERI SULL'ONERE DELLA PROVA - APPLICABILITÀ.*
Con riguardo alla promessa di pagamento (ivi inclusa quella contenuta in un titolo cambiario che venga utilizzato come prova documentale del credito), la posizione di vantaggio accordata al promissario dall'art. 1988 cod. civ., la quale lo dispensa dal provare il rapporto fondamentale (da presumersi iuris tantum), non impedisce che, in conseguenza della rinunzia, anche implicita, a tale posizione, trovino applicazione (in tutto o in relazione a determinate situazioni) i normali criteri sull'Onere della prova. (Conf 4121/85, mass n 441647).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)