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Sez. 3, Sentenza n. 17030 del 12/11/2003 (Rv. 568109 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Richiamo del rapporto fondamentale - Rinuncia ad avvalersi dell' astrazione processuale del negozio - Esclusione - Posizione dell' istanza di verifica del documento contenente la promessa - Incompatibilità con la rinuncia ad avvalersene come mezzo di prova - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568109-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

Il richiamo del rapporto fondamentale da parte del destinatario di una promessa di pagamento non implica di per sè implicita rinuncia all' astrazione processuale e perciò egli non ha l'onere di darne la prova con altri mezzi. È invece incompatibile con la rinuncia ad avvalersi della "relevatio ab onere probandi" la proposizione, da parte del destinatario della promessa, dell'istanza di verificazione dell' autenticità della firma del promittente, da questi disconosciuta, perché solo l'omessa proposizione di tale istanza determina, per presunzione assoluta di legge, rinuncia ad avvalersi del documento come mezzo di prova nei confronti di colui che ne appare l'autore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)