Sez. L, Sentenza n. 3324 del 07/10/1976 (Rv. 382118 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A COTTIMO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COTTIMO MISTO - OBBLIGHI DEL PRESTATORE - INFERIORITA DEL RENDIMENTO A QUELLO PREVISTO DALLE PARTI - RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLA RETRIBUZIONE - AMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A COTTIMO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COTTIMO MISTO - OBBLIGHI DEL PRESTATORE - INFERIORITA DEL RENDIMENTO A QUELLO PREVISTO DALLE PARTI - RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLA RETRIBUZIONE - AMMISSIBILITA.*
Nel sistema di retribuzione a cottimo il datore di lavoro ha diritto di pretendere dal cottimista un certo rendimento, poiche e proprio in diretta ed esclusiva previsione di esso che si e assunto l'Obbligo di pagare una retribuzione maggiore di quella spettante ai lavoratori remunerati a tempo. Nel cottimo misto, poi, la previsione di un minimo rendimento e connaturale al sistema, non potendosi altrimenti giustificare il fatto che al lavoratore sia stata assicurata una retribuzione fissa, costituita dalla paga oraria piu una percentuale, e non solo dalla paga oraria. Ne consegue che, nel sistema del cottimo misto, il datore di lavoro puo ridurre proporzionalmente la retribuzione minima fissa, che sia costituita dalla paga oraria maggiorata in base a una percentuale, qualora il rendimento dei lavoratori cottimisti sia stato inferiore a quello che, secondo la comune intenzione delle parti, risultante dalle predeterminazione delle tariffe di cottimo, deve ritenersi remunerato appunto dalla predetta retribuzione fissa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)