Sez. L, Sentenza n. 4363 del 09/07/1980 (Rv. 408231 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A COTTIMO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COTTIMO MISTO - RENDIMENTO VOLONTARIAMENTE AL DI SOTTO DI QUELLO MINIMO CONVENUTO - RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLE COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A COTTIMO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COTTIMO MISTO - RENDIMENTO VOLONTARIAMENTE AL DI SOTTO DI QUELLO MINIMO CONVENUTO - RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLE COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO.*
Nel sistema del cottimo misto, attesa la relazione sinallagmatica tra l'Obbligo di pagare una retribuzione unitariamente costituita dalla paga oraria e da un'ulteriore percentuale ed il diritto di assicurarsi quel minimo di rendimento richiesto dal ritmo produttivo o consentito dalla misurazione dei tempi di lavorazione, sussiste il diritto del datore di lavoro di procedere ad una riduzione proporzionale delle componenti di detta retribuzione quando il rendimento sia portato volontariamente al di sotto di quello minimo convenuto, variabile secondo il sistema di calcolo adottato dalle parti. (Conf 3324/76, mass n 382118).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)