Sez. 1, Sentenza n. 3449 del 26/11/1971 (Rv. 355050 - 01)
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - DECRETO DI LIQUIDAZIONE - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CASSAZIONE - NUOVO PROCEDIMENTO PER LA LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA DEL GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE - RITO CAMERALE DELLA LEGGE FALLIMENTARE - EFFETTI - MANCATA DOMANDA DEL CURATORE - LIQUIDAZIONE EX OFFICIO - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - DECRETO DI LIQUIDAZIONE - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CASSAZIONE - NUOVO PROCEDIMENTO PER LA LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA DEL GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE - RITO CAMERALE DELLA LEGGE FALLIMENTARE - EFFETTI - MANCATA DOMANDA DEL CURATORE - LIQUIDAZIONE EX OFFICIO - AMMISSIBILITA.*
Dopo la Cassazione, per difetto di motivazione, del decreto che liquida il compenso al curatore fallimentare, il procedimento deve essere rinnovato non gia secondo lo schema del processo di cognizione in fase di rinvio, previsto dagli artt 392 e seguenti cod proc civ, bensi con lo stesso rito camerale previsto dall'art 39 legge fallimentare, che sfugge al principio della vocatio in ius e del contraddittorio. Poiche l'annullamento dell'originario decreto di liquidazione del detto compenso, pronunciato a seguito del ricorso per Cassazione di uno dei creditori produce, nell'ambito della procedura fallimentare, effetti erga omnes, puo, in difetto di una domanda del soggetto legittimato, procedersi ex officio alla nuova liquidazione, a titolo di riesame dell'originaria istanza del curatore. (nella specie, il SC ha rilevato, altresi, che la nuova liquidazione, a titolo di riesame dell'originaria istanza del curatore, era stata richiesta anche dal creditore concorsuale, vittorioso nel primo giudizio di Cassazione, e che egli a tanto era legittimato per aver conseguito l'annullamento del primo decreto, pur se l'interesse da lui perseguito nel nuovo giudizio di merito era quello inteso ad ottenere la pronunzia sulle spese del giudizio di legittimita ed a far refluire nella massa quella parte di compenso ch'egli riteneva indebitamente attribuita al curatore). (V 419'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)