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Sez. 6, Sentenza n. 2800 del 08/02/1995 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 200809 - 01

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - Elemento soggettivo (psicologico): dolo | Specifico programma criminoso - Necessità - Esclusione - Possibile realizzazione graduale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200809-01

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - Elemento soggettivo (psicologico): dolo

Il dolo del reato di maltrattamenti in famiglia è unitario e non può confondersi con la coscienza e volontà di ogni singolo atto, tuttavia non richiede la programmatica e preventiva finalizzazione di ogni episodio al raggiungimento del risultato, che è quello di sottoporre la parte lesa ad un intollerabile regime di vita attraverso violenze fisiche e morali, quest'ultime costituite anche da manifestazioni di disprezzo e umiliazione. Il dolo può ben realizzarsi in modo graduale, costituendo il dato unificatore di ciascuna delle condotte oggettive. La valutazione di tale componente soggettiva di difficile connotazione esterna, è rimessa necessariamente al prudente apprezzamento del giudice di merito il quale però, proprio per tale ragione deve fornire del suo convincimento una motivazione priva di vizi logici e ancorata a dati di fatto che costituiscano chiara manifestazione della intima volizione dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)