Sez. 6, Sentenza n. 33106 del 14/07/2003 Ud. (dep. 05/08/2003) Rv. 226444 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Specifico programma criminoso - Necessità - Esclusione - Consapevolezza di persistere nell'attività vessatoria - Sufficienza.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO
Il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte aggressive e lesive, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate; è invece sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)