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Sez. 6, Sentenza n. 33106 del 14/07/2003 Ud. (dep. 05/08/2003) Rv. 226444 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Specifico programma criminoso - Necessità - Esclusione - Consapevolezza di persistere nell'attività vessatoria - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226444-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

Il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte aggressive e lesive, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate; è invece sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)