Sez. 5, Sentenza n. 16287 del 12/06/2024 (Rv. 671402-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU e TARI | Disapplicazione atti regolamentari - Discrezionalità tecnica del Comune - Classificazione delle categorie per omogenea potenzialità di rifiuti - Esclusione - Vizi di legittimità - Ammissibilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU e TARI
In materia di TARSU e TARI, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, non è esercitabile rispetto alla scelta tecnica amministrativa del Comune per la classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all'art. 68, comma 2, del d.lgs n. 507 del 1993, essendo ammessa la disapplicazione solo in presenza di vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)