Sez. 5 - , Sentenza n. 31461 del 03/12/2019 (Rv. 656024 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Presupposti e criteri per la quantificazione dell'imposta - Contrasto con il principio comunitario "chi inquina paga" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di TARSU, la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 507 del 1993 sull'individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione, non contrasta con il principio comunitario del "chi inquina paga", sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perché detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. artt. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che, annullando un diniego di rimborso, aveva disapplicato il regolamento comunale nella parte in cui non distingueva le tariffe degli alberghi per volumetrie di camere e parti comuni ritenendolo in contrasto con gli artt. 65, comma 2, e 69, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, nonché col principio "chi inquina paga").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 05/04/2006 num. 12 art. 15 lett. B, Decisione Consiglio CEE 15/07/1975 num. 442 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)