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Sez. T, Ordinanza n. 24376 del 02/09/2025 (Rv. 676447-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Elezione di domicilio ex art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 - Rapporto di specialità rispetto all'art. 170 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Domiciliatario rivestente la qualità di avvocato - Estinzione del rapporto professionale o cancellazione dall'albo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2025-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676447-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Nel processo tributario, l'elezione di domicilio può essere effettuata presso qualsiasi soggetto, di modo che - prevalendo l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 (secondo cui, ove manchi l'elezione di domicilio, le comunicazioni o notificazioni vanno fatte direttamente alla parte) sulla norma generale di cui all'art. 170, comma 1, c.p.c. - la stessa, ove effettuata presso il difensore, non viene meno con l'estinzione del rapporto professionale o con la cancellazione dall'albo del domiciliatario, il quale conserva i poteri e i doveri connessi alla funzione, salvo diverse determinazioni desumibili dall'atto di elezione.

Cod. Proc. Civ. art. 170, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)