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Sez. 2, Sentenza n. 76 del 15/01/1970 (Rv. 344754 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - MURI PERIMETRALI - APERTURA DI UNA PORTA DA PARTE DI UN CONDOMINO PER ACCEDERE A FABBRICATO CONTIGUO - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1970-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344754-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - MURI PERIMETRALI - APERTURA DI UNA PORTA DA PARTE DI UN CONDOMINO PER ACCEDERE A FABBRICATO CONTIGUO - ILLEGITTIMITA.*

Il muro perimetrale di un fabbricato in condominio ha la duplice funzione di sorreggere le strutture dello stabile ed anche di recingerlo, delimitandone il perimetro e la disponibilita esso e comune a tutti i condomini anche nelle parti poste in corrispondenza dei piani di proprieta singola ed esclusiva. Il condomino il quale apre nel muro perimetrale una porta (od una finestra) per accedere (o per dar luce) ad una parte del fabbricato contiguo, estraneo al condominio, anche se di sua esclusiva proprieta, altera la destinazione di detto muro comune, comportandone (per la possibilita di far usucapire al proprietario del fabbricato contiguo il diritto di servirsi dell'apertura) lo scadimento ad una condizione deteriore rispetto a quella originaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)