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Sez. 2, Sentenza n. 939 del 15/03/1976 (Rv. 379594 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - USO - ESTENSIONE E LIMITI - APERTURA NEL MURO PERIMETRALE - ACCESSO IN CONTIGUO EDIFICIO - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1976-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379594-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - USO - ESTENSIONE E LIMITI - APERTURA NEL MURO PERIMETRALE - ACCESSO IN CONTIGUO EDIFICIO - ILLEGITTIMITA.*

L'apertura di un vano nel muro perimetrale di edificio condominiale, eseguita dal singolo condomino nella parte corrispondente alla sua proprieta esclusiva ed al fine di accedere in contigua altra proprieta, estranea al condominio, ancorche di pertinenza dello stesso condomino, costituisce un indebito uso del muro medesimo, in quanto ne altera la destinazione e la funzione di recinzione del fabbricato condominiale, assoggettandolo a passaggio in favore di bene non compreso nel fabbricato condominiale. (Conf 2960/72, mass n 360710; (Conf 76/70, mass n 344754).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)