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Sez. T, Sentenza n. 3614 del 12/02/2025 (Rv. 674089-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenza da cessione - Consolidamento dell'usufrutto - Valore dell'immobile - Criteri di calcolo della plusvalenza.
Stato
decisa il 2025-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674089-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In caso di consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà prima della cessione, il valore iniziale dell'immobile su cui calcolare la plusvalenza non deve tener conto del valore dell'usufrutto riscattato, ma dev'essere calcolato sulla base degli indici dominicali, in disparte ogni valutazione sull'età del precedente usufruttuario da cui procede il riscatto.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)