diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 351 del 16/01/1987 (Rv. 450098 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - INTIMAZIONE PRIMA DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE MA CON DECORRENZA SUCCESSIVA - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450098-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - INTIMAZIONE PRIMA DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE MA CON DECORRENZA SUCCESSIVA - ILLEGITTIMITÀ.*

La disciplina limitativa dei licenziamenti individuali posta dalla legge n. 604 del 1966 cessa di essere operante allorché il lavoratore abbia raggiunto l'età pensionabile ovvero abbia comunque raggiunto l'età di sessantacinque anni; pertanto soltanto dopo tale momento il datore di lavoro riacquista la facoltà di recesso ad nutum (con Obbligo del preavviso od, in Mancanza, dell'indennità sostitutiva). Consegue che è illegittimo il licenziamento ad nutum del lavoratore intimato prima del momento suddetto anche se con decorrenza successiva allo stesso. (V 657/84, mass n 432927; (V 5964/81, mass n 416742).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)