Sez. L, Sentenza n. 657 del 27/01/1984 (Rv. 432927 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO INTIMATO NEL CORSO DEL RAPPORTO MA SUBORDINATO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - ILLEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO INTIMATO NEL CORSO DEL RAPPORTO MA SUBORDINATO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - ILLEGITTIMITÀ.*
Il datore di lavoro non può, in costanza del rapporto e prima del raggiungimento dell'età pensionabile da parte del dipendente, intimare a costui il licenziamento, subordinandolo alla verificazione di tale evento, poiché, a norma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, è solo al raggiungimento dell'età pensionabile (e non prima) che il lavoratore perde le garanzie a suo favore stabilite da detta legge e il datore di lavoro acquista la facoltà di recedere ad nutum (e con preavviso) dal rapporto, ove la disciplina collettiva non ne preveda l'automatica risoluzione per limiti di età. Peraltro, il licenziamento intimato al lavoratore in costanza del rapporto, e prima che egli raggiunga l'età pensionabile, è - al pari del relativo preavviso - illegittimo ma non inesistente. (Conf 5964/81, mass n 416742; (Conf 2868/80, mass n 406614; (Conf 2318/78, mass nn 391716 e 391717).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)