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Sez. 3, Sentenza n. 1758 del 12/05/1995 Cc. (dep. 30/06/1995) Rv. 202050 - 01

Sanità pubblica - In genere | Licenza di abitabilità - Assenza - Reato configurabile - Contravvenzione prevista dall'art. 221 T.U. leggi sanitarie - Sussistenza - Abrogazione ad opera dell'art. 4 d.P.R. 22 aprile 1994 n. 425 - Esclusione - Sequestro preventivo della abitazione completata o in via di completamento - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202050-01

Sanità pubblica - In genere

In tema di normativa edilizia ed in particolare di rilascio della certificazione di abitabilità, l'art. 4 del d.P.R. 22 aprile 1994 n. 425 ha abrogato il secondo comma dell'art. 221 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U.LL.SS.) modificando alcuni aspetti del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del certificato di abitabilità adeguandoli ai criteri semplificativi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, ma non ha abrogato il primo comma dello stesso articolo e non ha in alcun modo inciso sul regime sanzionatorio previsto a carico del proprietario che utilizzi l'edificio o parte di esso a fini abitativi senza aver preventivamente conseguito la licenza dell'autorità competente. Perciò è legittimo il sequestro disposto ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. del manufatto privo della prevista certificazione sia che i lavori siano completati, al fine di non "agevolare la commissione di altri reati" dovendosi intendere per altro reato proprio quello previsto dall'art. 221 T.U.LL.SS., sia che lo stesso sia in via di completamento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/04/1994 num. 425 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)