diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 46368 del 14/09/2016 Cc. (dep. 03/11/2016) Rv. 268567 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Decorso del tempo di esecuzione della misura - Valutazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-09-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268567-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA

Il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)