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Sez. 3, Sentenza n. 89 del 10/01/1975 (Rv. 373245 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - IN CASO DI NON COINCIDENZA TRA MOMENTO DI CONSEGNA DELLA COSA E MOMENTO DI PAGAMENTO - PATTUIZIONE DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373245-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - IN CASO DI NON COINCIDENZA TRA MOMENTO DI CONSEGNA DELLA COSA E MOMENTO DI PAGAMENTO - PATTUIZIONE DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - CONDIZIONI.*

Secondo la regola generale dettata dall'art 1498 cod civ, il pagamento del prezzo, se non viene effettuato al momento e nel luogo della consegna della cosa compravenduta e se il contratto non stabilisce diversamente, deve avvenire al domicilio del venditore. La convenzione che preveda l'emissione di tratta a copertura del prezzo, che di norma costituisce una prassi ispirata all'intento di agevolare gli scambi commerciali, opera lo spostamento del forum destinatae solutionis nel luogo previsto dall'art 44 del RD 14 dicembre 1933 n 1669 soltanto quando risulti che tale modalita di pagamento e stata pattuita in via esclusiva, cosi da porsi come deroga al principio generale espresso dal terzo comma dell'art 1182 e dal terzo comma dell'art 1498 cod civ, e non gia come semplice facolta aggiuntiva o sussidiaria concessa al debitore (applicazione del principio in tema di Determinazione della Competenza per territorio). (V 455/73, mass n 362460).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)