Sez. 3, Sentenza n. 6434 del 04/12/1981 (Rv. 417252 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO.*
Secondo il principio generale posto dagli artt. 1182, terzo comma, e 1498, terzo comma, cod. civ., il pagamento del prezzo, se non sia contestuale alla consegna della cosa compravenduta e nulla disponga al riguardo il contratto, deve eseguirsi al domicilio del venditore. (V 1482/75, mass n 375064; (V 89/75, mass n 373245; (V 816/73, mass n 363080).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)