Sez. 6, Sentenza n. 12544 del 16/02/2016 Ud. (dep. 24/03/2016) Rv. 267417 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Imputato contumace - Esame richiesto dal difensore - Volontà dell'imputato di non sottoporvisi - Desumibilità dallo stato contumaciale - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
La mancata presenza dell'imputato alla prima udienza del giudizio di appello, con conseguente dichiarazione di contumacia, non può essere interpretata come rinuncia a sottoporsi all'esame, richiesto dal difensore, posto che una volontà, espressa o meno, in tal senso è concepibile solo quando il predetto mezzo di prova sia già stato disposto e solo nell'udienza in cui doveva essere assunto. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato il rigetto, da parte del giudice di appello, dell'istanza di ammissione dell'esame dell'imputato previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma quarto cod. proc. pen., sulla base della mera assenza dello stesso alla prima udienza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)