Sez. 2, Sentenza n. 44945 del 11/10/2013 Ud. (dep. 07/11/2013) Rv. 257312 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Imputato contumace - Esame richiesto dal difensore - Revoca esame per assenza imputato - Lesione diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
La revoca disposta dal giudice di primo grado dell'esame, richiesto dal difensore, dell'imputato non comparso all'udienza, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa, ben potendo l'imputato presentarsi in appello e rendere dichiarazioni, a norma dell'art. 523 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 489, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 489, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 494, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)