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Sez. 3, Sentenza n. 1791 del 17/11/2010 Ud. (dep. 20/01/2011) Rv. 249130 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Documento di valutazione del rischio - Omessa valutazione del rischio amianto - Pregressa attività di bonifica del luogo di lavoro - Reato - Configurabilità.
Stato
decisa il 2010-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249130-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Integra il reato previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 626 del 1994 l'esecuzione di interventi di bonifica ed isolamento di materiali contenenti amianto, non seguita nè dalla valutazione del rischio amianto nè dall'indicazione di tale rischio nel relativo documento di valutazione (cosiddetto D.V.R.), in quanto la presenza di amianto rende necessario un programma di manutenzione e controllo periodico delle operazioni già eseguite.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)