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Sez. 4, Sentenza n. 8622 del 04/12/2009 Ud. (dep. 03/03/2010) Rv. 246498 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Infortunio sul lavoro - Omessa valutazione del rischio nel documento di valutazione di cui all'art. 4 comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Rapporto di causalità con l'infortunio - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246498-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo non può essere desunto soltanto dall'omessa previsione del rischio nel documento, di cui all'art. 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro), dovendolo tale rapporto essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretizzato.(Nella specie, con riferimento all'infortunio sul lavoro causato dal trascinamento delle braccia dell'operatrice nei rulli in movimento di un macchinario, la sentenza impugnata aveva affermato che ove fosse stato operato l'inserimento della previsione di tale rischio nel suddetto documento, l'infortunio sarebbe stato evitato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)