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Sez. U, Sentenza n. 1976 del 21/06/1972 (Rv. 359096 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA DELL'INFORTUNIO - CONDIZIONI - SPECIFICO RISCHIO DEL LAVORO - NECESSITA - RISCHI DERIVANTI DA OPERAZIONI COMPLEMENTARI - INCLUSIONE - LIMITI - INFORTUNIO IN ITINERE PER RECARSI PRESSO UN CLIENTE DELL'AZIENDA - INDAGINE DEL GIUDICE DI MERITO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1972-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359096-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA DELL'INFORTUNIO - CONDIZIONI - SPECIFICO RISCHIO DEL LAVORO - NECESSITA - RISCHI DERIVANTI DA OPERAZIONI COMPLEMENTARI - INCLUSIONE - LIMITI - INFORTUNIO IN ITINERE PER RECARSI PRESSO UN CLIENTE DELL'AZIENDA - INDAGINE DEL GIUDICE DI MERITO - OGGETTO.*

Il nesso di occasionalita con il lavoro per l'indennizzabilita dell' infortunio del lavoratore e ravvisabile non solo quando l'infortunio avvenga nell'ambiente di esecuzione del lavoro ma anche quando il fatto, che abbia determinato l'infortunio, pur non verificandosi in tale ambiente, rientra nell'ambito del lavoro assicurato e costituisce uno specifico rischio del lavoro da cui il prestatore d'opera debba essere protetto. Pertanto, tra i rischi coperti dall'Assicurazione rientrano anche quelli derivanti da operazioni complementari ed accessorie rispetto all'espletamento del lavoro proprio dell'assicurato, restando escluso solo il rischio cosiddetto generico, gravante sul lavoratore come su ogni altra persona, purche non abbia assunto concretezza per esigenze dell'espletamento delle specifiche mansioni cui il lavoratore sia addetto. In conseguenza, allorquando il lavoratore subisca l'infortunio nel recarsi a bordo di un motoveicolo, condotto da altro dipendente della stessa azienda, presso un cliente di questa per accordarsi circa le modalita del lavoro da eseguire, e necessario che il giudice di merito per accertare la sussistenza o meno del citato nesso di occasionalita indaghi se tra i compiti complementari ed accessori del lavoratore rientrasse o meno quello di prendere accordi circa le modalita di esecuzione dei lavori commissionati e ad esso lavoratore affidati. (V 256'70, mass nn 345097, 345098, 345099).*

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)