Sez. 2, Sentenza n. 256 del 06/02/1970 (Rv. 345097 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - NOZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - NOZIONE.*
L'espressione 'in occasione di lavorò - che ricorre nell'art 2 del RD 17 agosto 1935, n 1765, riprodotto nell'art 2 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 - non va intesa in senso cosi lato da potersi considerare sufficiente, per l'indennizzabilita di un infortunio occorso a un lavoratore, un collegamento puramente marginale con la prestazione di opera ovvero un semplice rapporto cronologico o topografico con il lavoro, occorrendo, invece, al fine anzidetto, che sussista un nesso di causalita tra lavoro e infortunio, nel senso che l'evento, lesivo o mortale, occorso al lavoratore, si riconnetta ad un rischio non estraneo all'Esercizio dell'attivita lavorativa dell'infortunato, sia che tale rischio appaia insito nell'atto materiale stesso della prestazione del lavoro (rischio specifico vero e proprio), sia che riguardi, invece, situazioni ed attivita strettamente connesse con tale prestazione, le quali, essendo imposte al lavoratore, come rispondenti a precise esigenze aziendali, assumano, per cio stesso, nei confronti del lavoratore medesimo, un carattere di particolare pericolosita (rischio specifico, improprio o generico aggravato). (V 4003-69, massima n 344486 3309-69, massima n 343355 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)