diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4652 del 25/03/1985 Ud. (dep. 11/05/1985) Rv. 169165 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA PENA NEI MOTIVI DI APPELLO - SUA IRRILEVANZA AI FINI DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA.*
Stato
decisa il 1985-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169165-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA PENA NEI MOTIVI DI APPELLO - SUA IRRILEVANZA AI FINI DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA.*

Per l'effetto devolutivo dell'appello il giudice di secondo grado può prendere in esame una richiesta non espressa nei motivi, ma che sia necessariamente e logicamente collegata ad essi; non sussiste tale ipotesi relativamente ad una richiesta di riduzione della pena esposta nei motivi di gravame, rispetto a quella di sospensione condizionale della pena avanzata nel corso del dibattimento di secondo grado. (Conf mass n 158568; (Conf mass n 151990).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)