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Sez. 6, Sentenza n. 3478 del 24/02/1983 Ud. (dep. 22/04/1983) Rv. 158568 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - RICHIESTA DI RIDUZIONE DI PENA - CONCESSIONE DI UFFICIO DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE - LEGITTIMITĂ€ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158568-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - RICHIESTA DI RIDUZIONE DI PENA - CONCESSIONE DI UFFICIO DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE - LEGITTIMITĂ€ - ESCLUSIONE.*

Per l'effetto devolutivo dell'appello il giudice di secondo grado può prendere in esame una richiesta, non espressa nei motivi, ma che sia necessariamente e logicamente collegata ad essi; ma non sussiste tale ipotesi relativamente a una richiesta di riduzione della pena esposta nei motivi di gravame, rispetto a quella di sospensione condizionale della pena avanzata nel corso del dibattimento di secondo grado. (Conf mass n 151990 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)