Sez. 1 - , Ordinanza n. 10203 del 30/03/2022 (Rv. 664536 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale - Ordinanza ex art. 19 d. lgs. n. 150 del
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
2011 - Giudizio di appello - Produzione di nuovi documenti con le memorie conclusive - Inammissibilità - Fondamento.
131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.
In tema di controversie per il riconoscimento della protezione internazionale, il procedimento d'impugnazione dell'ordinanza adottata ("ratione temporis") ex art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011, è regolato dall'art. 702 quater c.p.c. e si presenta in modo del tutto deformalizzato, pur garantendo il pieno rispetto del contraddittorio. Ne consegue che, una volta esaurita la fase di trattazione (con l'udienza di precisazione delle conclusioni, con la discussione orale della causa o in qualsiasi altro modo compatibile con la conclusione di tale fase), non sono ammesse produzioni documentali con le successive memorie, non perché nel giudizio di appello non possano essere allegati fatti nuovi e prodotti nuovi documenti - trattandosi dell'accertamento di un diritto della persona che richiede una valutazione nell'attualità e, sotto questo profilo, non può subire preclusioni - ma perché la produzione documentale, in uno con le memorie finali successive alla discussione, determinerebbe un'insanabile violazione del contraddittorio.
Legge 18/06/2009 num. 69 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Costituzione art. 111, Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)