Sez. 3, Ordinanza n. 21279 del 25/07/2025 (Rv. 675742-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Giudizio di appello - Esaurimento della fase di trattazione - Produzione di nuovi documenti con le memorie conclusive - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Nel giudizio di appello, una volta esaurita la fase di trattazione con l'udienza di precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa o in altro modo, nelle memorie conclusive non sono ammissibili produzioni documentali, le quali darebbero luogo a un'insanabile violazione del contraddittorio.
Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)