Sez. 1, Sentenza n. 4651 del 07/11/1989 (Rv. 464086 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - CONDONO PREVISTO DAL D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 CONVERTITO NELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823 - DEFINIZIONE DELLE PENDENZE - RETTIFICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - LIMITI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - CONDONO PREVISTO DAL D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 CONVERTITO NELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823 - DEFINIZIONE DELLE PENDENZE - RETTIFICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - LIMITI.*
In Sede di condono tributario, a norma del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823), l'ammontare liquidato in applicazione dei parametri vincolanti fissati da detto decreto, ivi incluso quello costituito dall'imponibile dichiarato dal contribuente, è suscettibile di revisione solo per errore materiale o per violazione delle Disposizioni del decreto medesimo, e non anche, pertanto, sulla base della pretesa erroneità di quella dichiarazione, nemmeno sotto il profilo dell'illegittima indicazione di un imponibile negativo per detrazioni non ammesse. (V 3048/87, mass n 452151; (V 1301/86, mass n 444738).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)