Sez. 1, Sentenza n. 1301 del 01/03/1986 (Rv. 444738 - 01)
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA PREVISTA DAL D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 CONVERTITO NELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823 - DEFINIZIONE DELLE PENDENZE - RETTIFICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - LIMITI.*
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA PREVISTA DAL D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 CONVERTITO NELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823 - DEFINIZIONE DELLE PENDENZE - RETTIFICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - LIMITI.*
Nella disciplina del cosiddetto condono fiscale di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823, la definizione delle pendenze - effettuata con criteri matematici di assoluto automatismo in base ai due parametri del reddito dichiarato dal contribuente e di quello accertato dall'ufficio - non può essere modificata dall'amministrazione (nell'Esercizio del suo potere di rettifica), se non per errore materiale o per violazione della stessa legge di condono: come tassativamente previsto dall'art. 11, comma secondo, della predetta legge n. 823, con norma di rigorosa e stretta interpretazione, non estensibile, ad arbitrio dell'interprete, alla diversa ipotesi della violazione di norme generali (attinenti al rapporto definito) pur presupposte dalla legge di condono.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)