Sez. 2, Sentenza n. 22404 del 29/11/2004 (Rv. 578142 - 01)
PROFESSIONISTI - IN GENERE | Carattere personale della prestazione - Condizioni - Fondamento - Conseguenze - Associazione ad uno studio - Vincolo di solidarietà nell'adempimento della prestazione - Esclusione.
PROFESSIONISTI - IN GENERE
La responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dell'"intuitus personae", e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio né per l'adempimento della prestazione, né per la responsabilità nell'esecuzione della medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1293, Cod. Civ. art. 2236, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)