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Sez. 2, Sentenza n. 1035 del 25/02/1989 (Rv. 461993 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - CONFERIMENTO DELL'INCARICO A DUE PROFESSIONISTI - COMPENSO PER LE RISPETTIVE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - LIQUIDAZIONE IN MODO UNITARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461993-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - CONFERIMENTO DELL'INCARICO A DUE PROFESSIONISTI - COMPENSO PER LE RISPETTIVE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - LIQUIDAZIONE IN MODO UNITARIO - INAMMISSIBILITÀ.*

Il carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali, e della relativa responsabilità, desumibile dalla disciplina dettata per il lavoro autonomo e dalle Disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815, non trova deroga nel caso di contestuale conferimento dell'incarico a due professionisti (nella specie: geometra ed agronomo), ancorché facenti parte dello stesso studio, ove specificamente espresso con riguardo alle rispettive ed autonome prestazioni in ragione delle diverse competenze professionali. Pertanto detto incarico deve ritenersi conferito ai singoli professionisti, e non impersonalmente allo studio, con la conseguenza che il compenso dovuto per le rispettive prestazioni professionali non può essere liquidato in modo unitario, bensì a ciascuno di essi con riferimento alla attività in concreto prestata. (V 6636/87, mass n 454867; (V 6636/87, mass n 454866).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1316, Cod. Civ. art. 1317, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)