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Sez. L, Sentenza n. 4026 del 26/06/1980 (Rv. 407940 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ISTITUTI DI VIGILANZA - SERVIZIO DI GUARDIA ESPLETATO PRESSO POSTI FISSI - DURATA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407940-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ISTITUTI DI VIGILANZA - SERVIZIO DI GUARDIA ESPLETATO PRESSO POSTI FISSI - DURATA - LIMITI.*

Con riguardo al servizio di guardia espletato presso posti fissi dal dipendente di un istituto di vigilanza (nella specie, istituto dell'urbe), la durata dell'orario normale di lavoro non e soggetta al limite massimo delle otto ore giornaliere e quarantotto ore settimanali, fissato dall'art 1 del RDL 15 marzo 1923 n 692, soltanto qualora, ai sensi dell'art 3 di tale decreto e delle tassative specificazioni contenute nelle tabelle emanate con il RD 6 dicembre 1923 n 2657 (e successive modifiche ed integrazioni), risulti che le indicate prestazioni lavorative abbiano carattere discontinuo o intermittente, nel senso di non richiedere una sorveglianza assidua e di consentire intervalli d'inoperosita. (V 2381/64; (V 3559/55).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 06/12/1923 num. 2657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)