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Sez. 3, Sentenza n. 1459 del 05/02/1993 (Rv. 480765 - 01)

Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione | Terreno assegnato dall'ente di riforma fondiaria - Preliminare di vendita stipulato prima del riscatto - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480765-01

Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione

Il preliminare di vendita di un terreno assegnato dall'ente di riforma fondiaria stipulato prima del riscatto non è nullo, ai sensi del terzo comma dell'art. 18 della legge 12 maggio 1950 n. 230, se sia stato subordinato all'avveramento delle condizioni richieste dalla legge per la legittima alienazione del fondo assegnato, perché il divieto di alienazione prima del riscatto previsto dal citato art. 18 riguarda solo gli atti che comportano il trasferimento del fondo nel periodo di tempo in cui l'alienazione è esclusa dalla predetta normativa.

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)