Sez. 1, Sentenza n. 7380 del 11/12/1986 (Rv. 449433 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO - DEPOSITO DELLA COPIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - SUCCESSIVAMENTE AL DEPOSITO DEL RICORSO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO - DEPOSITO DELLA COPIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - SUCCESSIVAMENTE AL DEPOSITO DEL RICORSO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
L'Obbligo del deposito di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, fissato, a pena di improcedibilità del ricorso per Cassazione, dall'art. 369, comma secondo, n. 2 cod. proc. civ., deve ritenersi soddisfatto quando - pur non avvenendo lo stesso contestualmente al deposito del ricorso - sia comunque effettuato nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso stesso alle parti contro le quali quest'ultimo è diretto, trattandosi di attività idonea a realizzare la finalità cui si ispira la norma citata, che è quella di consentire la verifica della tempestività dell'atto d'impugnazione e la fondatezza dei suoi motivi. In conseguenza la sanzione d'improcedibilità colpisce l'inosservanza del termine perentorio e non anche la Mancanza di contestualità del deposito del ricorso e della decisione impugnata. (V 1969/83, mass n 426819; (V 6495/80, mass n 410261; (V 510/79, mass n 396625; (V 357/79, mass n 396455; (V 617/78, mass n 389923).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)