Sez. 1, Sentenza n. 357 del 18/01/1979 (Rv. 396455 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA - REQUISITI - RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE - NECESSITA - CONDIZIONI - PRODUZIONE DELLA PREDETTA COPIA DA PARTE DEL RESISTENTE - INOSSERVANZA DELLA DISPOSIZIONE DA PARTE DEL RICORRENTE - IRRILEVANZA - TERMINE PER RICORRERE - OSSERVANZA - CONTROLLO CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA IMPUGNATA CON BIGLIETTO DI CANCELLERIA - APPLICABILITA ANALOGICA DEL PREDETTO PRINCIPIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA - REQUISITI - RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE - NECESSITA - CONDIZIONI - PRODUZIONE DELLA PREDETTA COPIA DA PARTE DEL RESISTENTE - INOSSERVANZA DELLA DISPOSIZIONE DA PARTE DEL RICORRENTE - IRRILEVANZA - TERMINE PER RICORRERE - OSSERVANZA - CONTROLLO CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA IMPUGNATA CON BIGLIETTO DI CANCELLERIA - APPLICABILITA ANALOGICA DEL PREDETTO PRINCIPIO.*
L'art 369 primo comma n 2 cod proc civ, il quale impone, a pena d'improcedibilita del ricorso per Cassazione, che la copia autentica della sentenza o decisione impugnata, da depositarsi nella cancelleria della Corte, sia quella che reca la relazione di notificazione, se questa e avvenuta, e diretto allo scopo di porre la Corte e le altre parti in condizione di accertare la tempestivita del ricorso medesimo. Pertanto, ove tale scopo sia ugualmente raggiunto, per la produzione di quella copia da parte del resistente, l'inosservanza dell'indicata norma da parte del ricorrente non comporta la sanzione dell'improcedibilita. Analogo principio trova applicazione nell'ipotesi in cui il controllo del rispetto del termine per ricorrere debba essere compiuto con riferimento alla data di comunicazione del dispositivo della sentenza impugnata con biglietto di cancelleria (nella specie, sentenza su appello contro la pronuncia che omologa o respinge il concordato preventivo), nel senso che ogni questione di improcedibilita del ricorso, in relazione all'osservanza della citata norma, resta superata per effetto della rituale acquisizione al processo, tramite il fascicolo del resistente o quello d'ufficio, di detta comunicazione. (V 1805/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)