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Sez. 1, Sentenza n. 1893 del 05/07/1973 (Rv. 364948 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPOSSIBILITA DI FATTO DI AGIRE - IGNORANZA DEL DIRITTO NON IMPUTABILE A FATTO DOLOSO DELL'ALTRA PARTE - IMPEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364948-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPOSSIBILITA DI FATTO DI AGIRE - IGNORANZA DEL DIRITTO NON IMPUTABILE A FATTO DOLOSO DELL'ALTRA PARTE - IMPEDIMENTO - ESCLUSIONE.*

L'art 2935 cod civ, disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere, si riferisce alla possibilita legale, dando rilievo esclusivo alle cause impeditive dell'Esercizio del diritto e non anche ai semplici ostacoli soggettivi (come l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del proprio diritto o la sua inerzia nel farlo accertare nei confronti del proprio debitore) o dagli impedimenti di fatto. (V 3218/59; 779/49; 73/40).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)