Sez. 3, Sentenza n. 4054 del 06/11/1976 (Rv. 382723 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IGNORANZA DEL CREDITORE SULL'IDENTITA DEL SOGGETTO OBBLIGATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER INCIDENTE STRADALE DOVUTA ALLA MANCATA TRASCRIZIONE NEL PRA DEL TRASFERIMENTO DEL VEICOLO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - IMPEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IGNORANZA DEL CREDITORE SULL'IDENTITA DEL SOGGETTO OBBLIGATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER INCIDENTE STRADALE DOVUTA ALLA MANCATA TRASCRIZIONE NEL PRA DEL TRASFERIMENTO DEL VEICOLO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - IMPEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
L'art 2935 cod civ, disponendo che la prescrizione comincia a decorre dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere, si riferisce ad una possibilita legale, e non ad un semplice impedimento soggettivo, quale l'ignoranza del creditore sulla identita della persona obbligata a risarcirgli i danni da incidente stradale, per non essere stato trascritto nel pubblico registro automobilistico il passaggio di proprieta del veicolo con cui il danno e stato arrecato. Infatti detta trascrizione integra una semplice Forma di pubblicita legale, il cui difetto non esclude la validita e l'efficacia dell'atto di trasferimento della proprieta. (V 350/74, mass n 368022; (V 1893/73, mass n 364948).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)