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Sez. 1, Sentenza n. 24044 del 25/11/2015 (Rv. 637711 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Decreto di liquidazione dell'acconto sul compenso - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637711-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO

I decreti con i quali il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti sul compenso richiesti dal curatore sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, non assumendo, di conseguenza, efficacia di cosa giudicata, sicché essi non possono pregiudicare, dopo la presentazione del rendiconto, la futura e definitiva decisione sul compenso dovuto, cui corrisponde un diritto soggettivo del curatore, e non sono, quindi, ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 116, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)