Sez. L, Sentenza n. 5296 del 29/09/1988 (Rv. 459960 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CHIAREZZA DELLE PAROLE ED ESPRESSIONI USATE DAI CONTRAENTI - POTERI DEL GIUDICE.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CHIAREZZA DELLE PAROLE ED ESPRESSIONI USATE DAI CONTRAENTI - POTERI DEL GIUDICE.*
Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino una loro intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo così a sovrapporre la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti. (nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, la quale, con riguardo all'art. 17 dell'accordo 15 gennaio 1970 fra il comune di Milano e l'ordine dei medici, aveva ritenuto che alla scadenza del secondo e del terzo triennio dovesse computarsi non la svalutazione verificatasi nell'ultimo triennio, da sommare poi a quella rilevata singolarmente nel triennio o nei trienni precedenti, bensì l'intera svalutazione subita dal compenso originario). (Conf 7293/87, mass n 455376; (Conf 7496/86, mass n 449534).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)