Sez. L, Sentenza n. 7496 del 13/12/1986 (Rv. 449534 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PAROLE ED ESPRESSIONI DEL CONTRATTO - CARATTERE PRIMARIO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO 15 GENNAIO 1970 FRA IL COMUNE DI MILANO E L'ORDINE DEI MEDICI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PAROLE ED ESPRESSIONI DEL CONTRATTO - CARATTERE PRIMARIO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO 15 GENNAIO 1970 FRA IL COMUNE DI MILANO E L'ORDINE DEI MEDICI.*
Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino una loro intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo così a sovrapporre la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti. (nella specie, la C.S. ha accolto il motivo di ricorso secondo cui la rivalutazione triennale prevista dall'art. 17 dell'accordo 15 gennaio 1970 fra il comune di Milano e l'ordine dei medici doveva essere determinata calcolando su lire quattromila la svalutazione verificatasi nel triennio precedente e aggiungendo questa alla base di calcolo ed alla somma risultante da identica operazione compiuta per il triennio precedente). (V 3426/85, mass n 441084; (Conf 2525/84, mass n 434546).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)