Sez. 5 - , Sentenza n. 17572 del 22/03/2021 Ud. (dep. 06/05/2021) Rv. 281079 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE | Precedente visione in fotografia del soggetto da riconoscere - Possibilità - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE
In tema di ricognizione di persone, è possibile procedere all'esperimento anche nel caso in cui colui che deve effettuare il riconoscimento abbia già visto in fotografia il soggetto da riconoscere, in quanto gli accertamenti di cui all'art. 213 cod. proc. pen. sono previsti al solo fine di verificare se sussistano circostanze che possano influire sull'attendibilità della prova.(Conf., Sez. 6, n. 4374 del 1973, Rv. 124189).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)