Sez. 4 - , Sentenza n. 7287 del 09/12/2020 Ud. (dep. 25/02/2021) Rv. 280598 - 02
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INDIVIDUAZIONE DI PERSONE E COSE | Individuazione fotografica - Adempimenti preliminari - Descrizione della persona indagata - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INDIVIDUAZIONE DI PERSONE E COSE
L'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)