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Sez. 2, Sentenza n. 8286 del 20/04/2005 (Rv. 581728 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE | Installazione di un servo - Scala - Rilevanza - Rinunzia all'ascensore - Esclusione - Innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche - Maggioranze prescritte.
Stato
decisa il 2005-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581728-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE

In tema di deliberazioni condominiali, l'installazione di un servo-scala per facilitare l'accesso ai disabili non implica rinuncia alla realizzazione degli strumenti considerati idonei al superamento delle barriere architettoniche e deliberati dall'assemblea. A tal fine, l'installazione dell'ascensore, rientrando fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27 primo comma della legge 118/1971 e all'art. 1 primo comma del d.P.R. 384/1978, costituisce innovazione che, ai sensi dell'art. 2 legge 13/89, è approvata dall'assemblea con la maggioranza ridotta prescritta dall'art. 1136 secondo e terzo comma cod. civ. (ai quali soltanto si riferisce l'art 2, comma primo, della legge n. 13 del 1989).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 27 com. 1 CORTE COST., Legge 09/01/1989 num. 13 art. 2, DPR 27/04/1978 num. 384 art. 1 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)